Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 (*). | |||||||||
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; | |||||||||
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario; | |||||||||
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007; | |||||||||
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; | |||||||||
1. La tassa sui contratti di borsa è soppressa. | 1. Identico. | ||||||||
2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: | 2. Identico. | ||||||||
a) nell'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda»; | |||||||||
b) nell'articolo 9, comma 1, le parole «; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente» sono soppresse. | |||||||||
3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni: | 3. Identico. | ||||||||
a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «titoli obbligazionari emessi» sono inserite le seguenti: «o garantiti»; | |||||||||
b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: «o la negoziazione» sono sostituite dalle seguenti: «, la negoziazione o la compravendita»; | |||||||||
c) nell'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe». | |||||||||
Pag. 146-147 | |||||||||
4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonché l'articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati. | 4. Identico. | ||||||||
4-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate in 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis. | |||||||||
1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 maggio 2008». | |||||||||
2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: | |||||||||
a) al comma 539, dopo le parole: «lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f),» sono inserite le seguenti: «punto XI», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002»;
1. All'articolo 12, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la parola: «terza» è sostituita dalla seguente: «quarta».
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